Bonus Natale 2024 

Cos’è il bonus natale 2024?

 

  • Un contributo economico una tantum di €100 per i lavoratori dipendenti.
  • Introdotto dal decreto Omnibus 2024 per sostenere i lavoratori con redditi medio-bassi.

Requisiti:

 

  • Reddito: complessivo annuo non superiore a €28.000.
  • Famiglia: coniugato con almeno un figlio fiscalmente carico o appartenente ad un nucleo familiare monogenitoriale.

Procedura di richiesta:

  • Dichiarazione sostitutiva: presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al datore di lavoro (da scaricare nel formato Word qui sotto).
  • Specificare il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.

Tempistiche:

  • Erogazione: il bonus verrà accreditato nella busta paga di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.

Come viene calcolato il bonus?

  • Viene proporzionato in base ai giorni di lavoro effettivi nel 2024.
  • Se il lavoratore non ha lavorato tutto l’anno o ha avuto rapporti di lavoro diversi da quello di lavoratore dipendente, l’importo andrà riproporzionato ai soli periodi di lavoro dipendente.

E per i part- time?

  • In caso di part-time nella situazione in cui sono presenti più rapporti di lavoro svolti contemporaneamente, sarà onere del lavoratore scegliere a quale datore di lavoro richiedere il bonus.
  • L’importo di €100 spetta senza riproporzionamenti, quindi in misura piena.

 

 

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Modello Dichiarazione Sostitutiva
Dichiarazione sostitutiva Bonus Natale 1
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Patente a crediti edilizi 

Art.27, D. IGS.81/2008, modificato dall'art.29, c19, L56/2024

 

 

Autocertificazione fino al 31 ottobre 2024

  • CIRCOLARE: 

La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 introduce una fase transitoria, della durata di un mese, durante la quale le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare sui cantieri temporanei o mobili trasmettendo un' autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti laddove prescritti dalla normativa vigente. 

 

  • A CHI SI APPLICA: 

La patente è obbligatoria per tutte le imprese, non necessariamente edili e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano solo fornitura di materiale, chi presta attività intellettuale e i titolari di attestazione SOA pari o superiore alla III categoria. 

Sono considerate lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori. 

 

  • REQUISITI: 

Il decreto PNRR prevede 6 requisiti ai fini del rilascio della patente: 

1. iscrizione alla camera di commercio

2. DURC in corso di validità;

3. DVR, qualora sia occupato in azienda almeno un dipendente; 

4. attestati di Formazione Obbligatoria in tema di Salute e Sicurezza;

5. nomina dell' RSPP, qualora sia occupato in azienda almeno un dipendente; 

6. certificazione di regolarità fiscale

 

  • ISCRIZIONE:

La domanda di rilascio deve essere effettuata tramite portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, autentificandosi con SPID o CIE. 

Possono presentare la domanda, oltre al legale rappresentante dell'azienda e al lavoratore autonomo, i soggetti dai medesimi delegati, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979. 

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. 

Il portale è attivo dal 1° ottobre 2024

 

  • PERIODO TRANSITORIO: 

Fase transitoria dal 23 settembre 2024 al 31 ottobre 2024. 

L'INL ha introdotto questo periodo transitorio, durante il quale è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

L'invio dell' autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è da rendere utilizzando il modello allegato alla circolare, tramite Pec. 

Dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere, in tutti i casi sarà necessario aver effettuato la richiesta. 

 

  • CREDITI:

Il credito iniziale riconosciuto è di 30 crediti a cui si possono aggiungere: 

- ulteriori 30 per anzianità d'impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento dell'emissione della patente e 20 attribuirli nel tempo; 

- ulteriori 40 crediti, attribuibili nel tempo in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza.

Il numero minimo di crediti per lavorare in cantiere è di 15 crediti. E' possibile reintegrare i crediti attraverso attività riconosciute da apposita commissione, che provvederà ad integrare i crediti. 

 

  • REVOCA E SOSPENSIONE:

La patente può essere sospesa da parte del INL fino a 12 mesi, nel caso in cui si verifichino infortuni mortali o che provochino inabilità permanente, assoluta o parziale. 

La patente è, inoltre, revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. 

Decorsi i 12 mesi dalla revoca, si può chiedere il rilascio di una nuova patente. 

 

  • SANZIONI PREVISTE: 

Le sanzioni saranno computate al committente e titolare della patente nel caso in cui sia permesso l'accesso in cantiere senza patente o con patente dotta di un credito inferiore a 15.

La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori e non inferiore a €6.000,00.

 

 

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LE NUOVE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALI IN CASO DI ASSUNZIONE

 

 

01. Bonus Giovani Under 35

02. Bonus Donne

03. Bonus Over 34

04. Incentivi per i settori strategici

05. La super-deduzione del costo del lavoro

06. Under 30, Under 35 e apprendistato professionalizzante 

 

01. BONUS GIOVANI UNDER 35

articolo 22, del decreto legge n. 60/2024

NORMATIVA: Art. 23, del D.L. n. 60 /2024.

DATORE DI LAVORO: Settore privato.

PERIODO DI VIGENZA DELL’AGEVOLAZIONE: Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

LAVORATORI/TRICI:  Giovani under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni) che non abbiano mai avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti in apprendistato per i quali non è stata raggiunta la qualificazione).

TIPOLOGIA CONTRATTUALE:  - Contratto subordinato a tempo indeterminato.

- Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

AGEVOLAZIONE: Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di 500 euro per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Detto limite massimo passa a 650 euro su base mensile, qualora l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata in una nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (ZES Sud - Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE: 24 mesi.

DIVIETO: - Nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve aver proceduto, nella medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

- Nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere ad effettuare, presso la medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di altri lavoratori con la stessa qualifica del giovane.

ESCLUSIONI: Dall’agevolazione sono escluse le assunzioni di:

- personale domestico;

- personale dirigente;

- contratti di apprendistato.

ALTRE REGOLE:  a) Il datore di lavoro dovrà tenere fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi;

- essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare);

- rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro;

- rispettare le tutela sulle condizioni di lavoro;

- rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL.

b) Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, il datore di lavoro assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzione contributiva a carico del datore di lavoro. È ammesso il cumulo con la super deduzione, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

02. BONUS DONNE 

Articolo 23, del decreto legge n. 60/2024

NORMATIVA: Art. 23, del D.L. n. 60 /2024.

DATORE DI LAVORO: Settore privato

PERIODO DI VIGENZA DELL’AGEVOLAZIONE: Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

LAVORATRICI: a) Donne ovunque residenti:

- di qualsiasi età;

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

b) Donne residenti nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna:

- di qualsiasi età;

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE:  Contratto subordinato a tempo indeterminato. Non viene precisato se vale anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

AGEVOLAZIONE: Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE: 24 mesi.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE: L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

ESCLUSIONI: Sono escluse le assunzioni di:

- personale domestico;

- contratti di apprendistato.

ALTRO: Il datore di lavoro dovrà tenere fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi, come previsti dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015:

- essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare);

- rispettare le disposizioni di legge in materia di lavoro (assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale);

- rispettare le tutela sulle condizioni di lavoro;

- rispettare le disposizioni contenute nel CCNL e negli eventuali CCAL.

L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione costo del lavoro).

 

03. BONUS OVER 34 NEL MEZZOGIORNO 

articolo 24, del decreto legge n.60/2024

NORMATIVA: Art. 24, del D.L. n. 60/2024.

DATORE DI LAVORO: Settore privato. Datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

PERIODO DI VIGENZA DELL’AGEVOLAZIONE: Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

LAVORATORI/TRICI: Soggetti che alla data dell’assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Qualora il lavoratore/trice abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, per il quale il datore di lavoro abbia fruito parzialmente del bonus giovani, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo per il solo periodo residuo fruibile.  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto subordinato a tempo indeterminato. Non viene precisato se vale anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

AREA GEOGRAFICA:  L’assunzione deve avvenire presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

AGEVOLAZIONE: Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di 650 euro, per ciascun lavoratore.

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE: 24 mesi.

DIVIETO: - Nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

- Nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere ad effettuare al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di altri lavoratori con la stessa qualifica del giovane.

ESCLUSIONI: Dall’agevolazione sono escluse le assunzioni di:

- personale domestico;

- personale dirigente;

- contratti di apprendistato.

 

04. INCENTIVI PER I SETTORI STRATEGICI - DECRETO COESIONE

Credito di imposta per le zone logistiche semplificate (art. 13): Si introduce un credito di imposta in relazione a progetti di investimento iniziale (di importo compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro) realizzati da imprese già esistenti e da nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS).

Il credito d’imposta spetta limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107.3.c) del TFUE e agevola gli investimenti in beni strumentali effettuati tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024. Lo stanziamento previsto è di 80 milioni di euro per il solo 2024.

Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (7 luglio 2024) e cioè entro il 5 settembre 2024.

 

Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione (art. 13-bis): Si estende le Zone logistiche semplificate alle Marche e Umbria, aree in transizione.

Le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per dette Regioni saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il 5 settembre 2024.

Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 (artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21): Sono istituite due misure a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali:

- Autoimpiego Centro-Nord Italia;

- Resto al Sud 2.0.

Entrambe le misure sono destinate a giovani under 35 in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o disoccupati destinatari delle misure del programma GOL. Sono agevolate iniziative di lavoro autonomo con partita IVA, attività imprenditoriali e dei professionisti sia in forma individuale e collettiva.

Incentivi per le assunzioni (artt. 21, 22, 23 e 24): Sono previsti quattro nuovi incentivi all’assunzione. 1) incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica. Tale incentivo è destinato a soggetti disoccupati under 35 che intraprendano, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi i premi e contributi INAIL) per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35, effettuate nel medesimo arco temporale.

2) bonus giovani. Tale incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, tra l’1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato o trasformeranno precedenti rapporti a termine il beneficio consiste nell’esonero contributivo totale (esclusi i premi INAIL). per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore ovvero di 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);

3) bonus donne. L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per 24 mesi, fino ad un massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti ovvero da almeno 6 mesi se residenti nelle Regioni della ZES unica o se l’assunzione avviene in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

4) Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno). L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, soggetti che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

 

05. MAXI DEDUZIONE DAL REDDITO D’IMPRESA INCREMENTO OCCUPAZIONALE CON NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

DECRETO: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale un decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che contiene le modalità di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216 del 2023.

AGEVOLAZIONE: L’agevolazione spetta ai soggetti che abbiano esercitato l’attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dall’inizio della procedura.

Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività.

ASSUNZIONI: La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.

COSTO DEL PERSONALE: Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’ articolo 2425 del codice civile assumono le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle suddette voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9) dell’articolo 2425 del codice civile.

I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 

 

06. LA SCELTA DI CONVENIENZA 

 

 

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Le nuove agevolazioni contributive e fiscali in caso di assunzione 2024
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 AVVISO “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi”

 

 

L’Intervento COV1 “Programma di Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/lavoratori autonomi/imprenditori individuali”, approvato con la DGR n. 349del 14giugno 2021, rappresenta una misura straordinaria di sostegno al reddito finalizzata a contrastare gli effetti negativi di natura sociale, economica e finanziaria causati dalla pandemia da Covid-19.

 

 

 

Cosa Finanzia:

 

 

 

Con il presente Avviso la Regione Abruzzo intende erogare un contributo una tantum come ristoro dei danni subìti dai lavoratori/lavoratrici autonomi/titolari di partita IVA/professionisti, in termini di perdita di ricavi/compensi nell’anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

 

 

 

Il contributo a fondo perduto garantirà ai lavoratori autonomi una liquidità necessaria a fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle proprie attività.

 

 

 

Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e limitare la perdita di posti di lavoro è sostenuto in misura maggiore il lavoratore autonomo/libero professionista che abbia almeno un lavoratore dipendente.

 

 

 

 

 

La sovvenzione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a 2.000,00 Euro elevabile a 4.000,00 Euro nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale con presenza di almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

 

 

 

   Destinatari:

 

 

 

Ø  Lavoratori Autonomi, iscritti alla Gestione Artigiani/Commercianti

 

Ø  Titolari di Partita Iva iscritti alla Gestione Separata INPS

 

Ø  Liberi Professionisti iscritti ad Albo Professionale e relativa cassa di previdenza

 

 

 

     Requisiti:

 

 

 

Ø  Sede dell’attività nella Regione Abruzzo

 

Ø  Partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda

 

Ø  Inizio attività prima del 01.01.2019

 

Ø  Ricavi/Compensi dell’anno 2019 non superiori ad € 80.000,00

 

Ø  Riduzione dei ricavi compensi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 30%

 

Ø  Essere in regola con la normativa in termini di aiuti di Stato

 

 

 

Soggetti Esclusi:

 

 

 

×       Società e Cooperative

 

×       Studi Associati

 

×       Lavoratori dipendenti

 

×       Pensionati

 

×       Collaboratori coordinati e continuativi

 

×       Aziende del settore della Pesca e acquacoltura e aziende agricole

 

 

 

 

 

Le candidature devono essere inviate a partire dal 12 Luglio 2021 ore 09:00 ed entro e non oltre la data del 3 Agosto 2021 ore 20:00

 

 

 

 

 

Lo Studio di Consulenza del Lavoro - Di Girolamo offre, a tutte le aziende clienti interessate, consulenza ed assistenza complete dalla presentazione della domanda, all’erogazione del contributo.

 

 

 

 

 

Montesilvano lì, 25.06.2021                                                       Davide Di Girolamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Assegno Unico, importi e destinatari della norma ‘’Ponte’’

 

          Il consiglio del Ministri il 4 giugno 2021 ha approvato il decreto legge contenente le ‘’Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori; si tratta di una misura ‘’ponte’’ che temporaneamente accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell’Assegno universale ed unico per ogni figlio che avrà luogo da gennaio 2022.

 

A chi spetta:

 

          Per accedere all’assegno ‘’ponte’’, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore alle 50.000,00 euro annui. Ulteriori requisiti:

 

1- Essere cittadino Italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, con durata almeno semestrale; 2- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3- Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciotessimo anno di età;

4- Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata di almeno sei mesi;ù

5- Non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.

 

             Queste misure riguardano una platea circoscritta: parliamo di lavoratori autonomi, disoccupati che hanno finito la Naspi, incapienti, inattivi e i lavoratori dipendenti esclusi dagli assegni per il nucleo familiare, per ragioni di redditi familiari e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno per il nucleo familiare; si tratta di una platea di persone che finora potevano usufruire solo di detrazioni nella dichiarazione dei redditi per i figli a carico.

Quanto spetta:

         L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’Isee; gli importi si riducono al crescere del livello dell’Isee, secondo delle tabelle riportare dal decreto legge n. 79/2021.

 

Si andrà da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 217,80 euro al mese per ciascun figlio:

 

  • Se nel nucleo ci sono più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%:
  • Per ciascuno figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50,00 euro;
  • Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a1056,00 euro per nucleo e 674,00 euro per figlio minore.

 

          L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Come viene erogato:

 

         Per ottenere il nuovo assegno bisognerà presentare la domanda online all’Inps o ai patronato secondo le regole che saranno fissate all’istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno 2021.

         Il sussidio spetta dal mese di presentazione della domanda stessa; per le richieste pervenuta entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrare a partire dal mese di luglio 2021.

           L’erogazione avverrà tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente; in caso di affido

condiviso dei minori, l’assegno sarà accreditato al 50% sull’iban di ciascun genitore.

 

Maggiorazione assegni familiari:

 

     Per coloro che percepiscono l’assegno per il nucleo familiare, il decreto legge ha previsto una maggiorazione, a decorrere al 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, degli importi mensili dell’assegno per

 

il nucleo familiare, pari a:

 

- 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei famigliari fino a due figli;

- 55,00 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei famigliari di almeno 3 figli.

 

Cumulabilità con il reddito di cittadinanza:

    L’assegno ‘’ponte’’ è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

 

        Già dal mese prossimo, i nuclei famigliari composti da almeno 5 componenti di cui 3 figli minori, che già percepiscono il reddito di cittadinanza e che possiedono un Isee intorno alle 7000,00 euro, potranno arrivare a ricevere complessivamente 1653,00 euro mensili, cifra destinata ad evolversi ulteriormente qualora la famiglia risiede all’interno di una casa in affitto e abbia diritto al contributo di 280 euro previsti.

 

 

Lo “Studio di Consulenza del Lavoro - Di Girolamo” offre, a tutte le aziende clienti interessate, consulenza ed assistenza complete per la presentazione della richiesta.

 

 

Davide Di Girolamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  “Decontribuzione Sud”

 

Con la circolare 122 del 22.10.2020, l’INPS rende operativo lo sgravio contributivo rivolto a tutte le imprese operanti nelle Regioni del Sud e alle Imprese con sede Legale nelle altre Regioni, ma che abbiano la sede operativa in una delle Regioni localizzate nel Sud Italia.

 

L’Agevolazione, introdotta dalla legge 104. Del 14 Agosto 2020 (Decreto Agosto), ha previsto in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti .

 

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio:

 

            Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, ed è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede sia situata in una delle seguenti Regioni:

 

§  Abruzzo

§  Basilicata

§  Calabria

§  Campania

§  Molise

§  Puglia

§  Sardegna

§  Sicilia

 

Le agevolazioni:

 

            Lo Sgravio è pari al 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, e non è previsto un limite individuale di importo all’esonero, pertanto lo sgravio viene applicato sui contributi dovuti dal datore di lavoro, senza nessun tetto massimo  mensile

 

Natura dell’esonero e condizioni di spettanza:

 

ü  La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi per i mesi di ottobre – novembre – dicembre 2020, purchè sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

 

Montesilvano lì, 23.10.2020         


 

   

OGGETTO:  IncentivO Lavoro (IO LAVORO)

 

  

L’ANPAL, l’Agenzia tecnica per le politiche attive del Ministero del Lavoro, ha pubblicato il decreto N. 52 dell’ 11 Febbraio 2020 istituendo l’agevolazione denominata dall’Agenzia IO LAVORO

 

Per la piena operatività della misura si dovrà attendere la circolare Inps, di prossima pubblicazione, con la quale saranno fornite le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo da parte degli aventi diritto.

 

Soggetti interessati

 

            L'incentivo, che consiste in un esonero contributivo, riguarda i datori di lavoro privati la cui sede lavoro sia ubicata nelle seguenti Regioni:

 

                    Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

                    Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise, Sardegna.

                    Regioni “più sviluppate” : Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia,  

   Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e   Bolzano, Toscana, Umbria,    Marche e Lazio

 

 L’agevolazione viene riconosciuta ai datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate  che siano in  in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

  Ø  età compresa tra i 16 e i 24 anni;

 

  Øovvero, un’età superiore a 25 anni purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

  

Rapporti di lavoro incentivati

 

I datori di lavoro possono fruire dell’esonero per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

 

− contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);

− contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in quanto considerato un contratto a tempo indeterminato).

 

Rientrano tra i rapporti di lavoro agevolati anche i casi di:

− trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato

− contratto di lavoro subordinato stipulato con il socio lavoratore di cooperativa.

 

Sono esclusi, invece, dalla possibilità di fruire dell’esonero:

 

− il contratto di lavoro domestico,

− il lavoro accessorio,

− il contratto di lavoro intermittente.

 

         Tipologia e misura dell’incentivo

 

L’incentivo consiste:

 

− in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail,

 

per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione,

 

per un limite massimo di 8.060 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (pari a euro 671,66) e riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

 

 

 

Lo “Studio di Consulenza del Lavoro - Di Girolamo” offre, a tutte le aziende clienti interessate,  consulenza ed assistenza complete per la presentazione della domanda e l’erogazione del contributo.

Davide Di Girolamo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: BANDO MINISTERIALE “CONCILIAMO”

 

“CONCILIAMO” è la misura del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentono ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori, al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie.

 

Obiettivi dell’intervento:

  • Crescita della natalità
  • Riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne
  • Incremento dell’occupazione femminile
  • Contrasto dell’abbandono degli anzian
  • Supporto della famiglia in presenza di componenti disabili

La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad € 74.000.000,00 ed è così compresa:

 

1.       Tra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 per le imprese con mendo di 10 dipendenti, e i cui ricavi siano inferiori a due milioni di Euro ( in questo caso il proponente deve contribuire con risorse finanziarie a proprio carico per il 10%)

2.      Tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 100.000,00 per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi siano inferiori ai dieci milioni di Euro (in questo caso il proponente deve contribuire con risorse finanziarie a proprio carico per il 15%)

3.      Tra un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 300.00,00 per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 unità alle 250 e i cui ricavi siano uguali o inferiori ai cinquanta milioni di Euro (in questo caso il proponente deve contribuire con risorse finanziarie a proprio carico per il 20%)

4.      Tra un minimo di € 250.000,00 ed un massimo di € 1.500.000,00 per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi siano superiori a cinquanta milioni di Euro (in questo caso il proponente deve contribuire con risorse finanziarie a proprio carico per il 30%)

 

Le spese ammissibili al finanziamento riguardano:

 

·         Le spese del personale

·         I costi relativi a strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto

·         Costi di ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti

·         Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi costi dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto

Le proposte progettuali potranno riguardare una o più delle seguenti azioni, coerenti tra loro anche in considerazione delle misure aziendali e del contesto lavorativo:

 

·        Flessibilità oraria ed organizzativa:

 

·         Banca del Tempo:

·         Lavoro da Remoto (Telelavoro o Smart Working)

·         Part Time

·         Assunzioni a termine

·         Permessi e congedi

 

·        Promozione e sostegno della natalità e della maternità, nonché reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione

 

·         Incentivi alla natalità – previsione di contributi economici aggiuntivi (es. aumento della retribuzione, mensilità aggiuntive) da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori e delle lavoratrici per incentivare e sostenere la natalità e la maternità in ambito aziendale

·         Specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo - al fine di garantire continuità nei rapporti con l’azienda e favorire lo sviluppo professionale e la ripresa delle attività lavorativa in tutti i casi di assenza prolungata dal lavoro (per un periodo almeno non inferiore a 60 gg. continuativi) possono essere previste specifiche iniziative formative a favore delle lavoratrici e dei lavoratori (es. coaching, consueling, formazione);

 

·        Interventi e servizi

 

·         Servizi di supporto alla famiglia: la creazione di asili nido e/o scuole dell’infanzia aziendali, l’attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di baby sitting e per l’attività di baby-sitting svolta da parenti di 1° grado, per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, per la frequenza di asili nido e/o scuole per l’infanzia, scuole primarie e secondarie o per i centri estivi o ricreativi o per i servizi di doposcuola per i figli dei dipendenti L’attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese sostenute per le spese di istruzione dei figli (libri di testo, viaggi studio, Università, Master, Scuole di specializzazione etc.) nonché per il trasporto scolastico - l’attribuzione di contributi economici o il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri diurni e di residenze per familiari anziani, disabili e malati gravi, infermieri a domicilio; - l’attribuzione di assegni annuali per figli dei dipendenti affetti da gravi patologie, famiglie monoreddito e genitori con affidamento esclusivo dei figli;

 

·         Tutela della Salute: introduzione di forme aggiuntive di assistenza sanitaria per le lavoratrici e i lavoratori a carico del datore di lavoro e/o di specifiche iniziative per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro familiari

 

·         Caregivers: offerta di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative, per la ricerca di assistenti familiari qualificati o di idonee strutture residenziali o di cura, assistenza domiciliare, supporto psicologico

 

·         Time Saving: introduzione di strumenti volti ad agevolare, anche tramite il ricorso a soggetti esterni, le lavoratrici e i lavoratori nella gestione delle incombenze quotidiane (es. servizi di maggiordomo aziendale, meccanico aziendale, lavanderia e stireria aziendali, consegna farmaci, spesa, pacchi in azienda

 

·         Mobilità: introduzione a titolo gratuito di servizi di trasporto aziendale

 

·         Piani di comunicazione:

 

·         Flexible benefit e ulteriori misure di sostegno ai dipendenti : In questo ambito il datore di lavoro può prevedere:

 

 

Ø  l’erogazione alle lavoratrici e ai lavoratori beni, di servizi e prestazioni in aggiunta alla normale retribuzione al fine di incrementarne il potere di acquisto e di migliorarne la qualità della vita (es. frequenza di corsi di lingua o di altri corsi di formazione, l’acquisto di polizze sanitarie, etc..).

Ø  lo sviluppo di un programma di promozione della salute e del benessere attraverso specifici percorsi formativi (es. corretta alimentazione, forma fisica etc.);

Ø  l’erogazione di ulteriori agevolazioni di cui possono usufruire le lavoratrici e i lavoratori quali: Ticket Restaurant aggiuntivi – supermercato aziendale – buoni benzina – rimborso totale dei mezzi pubblici – convenzioni per l’acquisto di beni di consumo – buoni acquisto – prestito agevolato/micro credito/garanzie per i mutui

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 18 Dicembre 2019,

 

Lo “Studio di Consulenza del Lavoro - Di Girolamo” offre, a tutte le aziende clienti interessate,  consulenza ed assistenza complete per la presentazione della domanda e l’erogazione del contributo.

 

Davide Di Girolamo

 

 


 

 

   

La misura Beni strumentali "Nuova Sabatini" è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

 

  

A chi si rivolge

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

·         Sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;

·         Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

·         Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

·         Non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;

·         Hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

 

 Settori ammessi

 

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

 

  • Attività finanziarie e assicurative;
  • Attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

  

Cosa finanzia

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

 

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

         

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
  • Correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le agevolazioni

 

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • Interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

  

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

 

  • 2,75% per gli investimenti ordinari
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)

 

 

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro

 

In seguito al recepimento dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

 

Lo Studio di Consulenza del Lavoro - Di Girolamo offre, a tutte le aziende clienti interessate, consulenza ed assistenza complete dalla presentazione della domanda, all’erogazione del contributo.

 

 

 

                                            Davide Di Girolamo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDDITO DI CITTADINANZA-INCENTIVI PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO

 

Alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato e a scopo di somministrazione, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto un bonus, nella forma di sgravio contributivo, pari ad un massimo di 780 euro al mese.

Una delle regole fondamentali è che il datore di lavoro abbia comunicato tramite il portale ANPAL i posti disponibili vacanti in azienda.

Il diritto agli incentivi di cui si tratta è subordinato, tra l’altro, al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Il datore di lavoro che assume, realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato;
  • Siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
  • Il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali.
  • Il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione di persone con disabilità.

Bonus assunzione beneficiari Rdc: durata ed importo

Ai datori di lavoro che comunicheranno sul sito del programma del RdC i posti di lavoro disponibili, sarà riconosciuto un incentivo in caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato (anche in apprendistato o in somministrazione), calcolato secondo le regole seguenti:

“La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di cinque mensilità.”

 

Il diritto a fruire del bonus è riconosciuto soltanto qualora il lavoratore non venga licenziato senza giusta casa o giustificato motivo nei trentasei mesi successivi all’assunzione, pena la restituzione dell’importo maggiorato di sanzioni.

Bonus maggiorato al Sud

Il reddito di cittadinanza erogato all’impresa nella forma di sgravio contributivo è compatibile con il bonus per le assunzioni al Sud (articolo 1, comma 247 della Legge n. 145/2018).

La circolare INPS specifica che qualora il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi, il bonus sarà riconosciuto nella forma di credito d’imposta.

Bonus assunzione beneficiari reddito di cittadinanza: licenziamento con sanzioni severe

Ampio spazio è riservato nella circolare INPS alle ipotesi di restituzione del bonus da parte dell’impresa nel caso di licenziamento effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc.

L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

La circolare INPS fornisce un elenco completo dei casi in cui è obbligatoria la restituzione del bonus assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza:

  • Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • Recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
  • Recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Lo Studio di Consulenza del Lavoro - Di Girolamo offre, a tutte le aziende clienti interessate, consulenza ed assistenza complete per la presentazione della domanda, all’erogazione del Bonus.

 

 

Davide Di Girolamo